IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
VISTO l'articolo 87
della Costituzione;
VISTI gli articoli 4, comma 3, e 18 della legge 24 febbraio 1992,
n. 225;
VISTA la legge 11 agosto 1991, n. 266;
VISTO l'articolo 11 del decreto-legge 26 maggio 1984, n. 159,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 1984, n. 363;
VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 13
febbraio 1990, n. 112, recante regolamento concernente
istituzione e organizzazione del Dipartimento della protezione
civile nell'ambito della Presidenza del Consiglio dei Ministri;
VISTA l'ordinanza del Ministro per il coordinamento della
protezione civile 30 marzo 1989, n. 1675/FPC, pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale n. 81 del 7 aprile 1989, concernente
l'attuazione del citato articolo 11 del decreto-legge 26 maggio
1984, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 24
luglio 1984, n. 363, in materia di volontariato di protezione
civile;
CONSIDERATA la necessita' di emanare il regolamento previsto
dall'articolo 18, comma 3, della citata legge 24 febbraio 1992, n.
225;
VISTO l'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
RITENUTO necessario adeguarsi agli indirizzi tracciati dalla
legge 24 dicembre 1993, n. 537 in materia di contenimento di
spesa e di riordino degli organi collegiali;
UDITI i pareri del Consiglio di Stato, espressi nelle Adunanze
generali del 25 febbraio 1993 e del 24 giugno 1993;
VISTA la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 5 agosto 1994;
SU PROPOSTA del Presidente del Consiglio dei Ministri;
EMANA Il seguente regolamento.
Articolo
1
(Iscrizione delle associazioni di volontariato nell'elenco del
Dipartimento della protezione civile)
1. Ai fini dell'applicazione del presente regolamento, sono considerate associazioni di volontariato di protezione civile quelle associazioni costituite liberamente e prevalentemente da volontari, riconosciute e non riconosciute, che non abbiano fini di lucro anche indiretto e che svolgano o promuovano attivita' di previsione, prevenzione e soccorso in vista o in occasione di calamita' naturali, catastrofi o altri eventi similari, nonche' di formazione nella suddetta materia. 2. Presso il Dipartimento della protezione civile viene predisposto e periodicamente aggiornato un elenco delle associazioni di volontariato di cui al comma 1, a fini ricognitivi della sussistenza e dislocazione sul territorio nazionale delle associazioni medesime, fermi restando gli obblighi di iscrizione ai registri generali delle organizzazioni di volontariato previsti dall'art. 6 della legge 11 agosto 1991, n. 266. All'iscrizione provvede il Dipartimento della protezione civile sentito il prefetto competente per territorio che si esprime in merito alla sussistenza dei requisiti di moralita', affidabilita' e capacita' operativa delle associazioni, accertando l'assenza di condanne penali ovvero di procedimenti penali in corso nei confronti degli aderenti alle associazioni. 3. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni contenute nel presente regolamento, le associazioni di volontariato di protezione civile possono chiedere l'inserimento nell'elenco di cui al comma 2. La richiesta, sottoscritta dal legale rappresentante, corredata dei documenti previsti dalla circolare applicativa di cui al successivo comma 5 del presente articolo, deve essere inoltrata alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della protezione civile. 4. Le associazioni locali, aderenti ad associazioni nazionali, possono presentare la richiesta di cui al comma 3 per il tramite delle associazioni nazionali. 5. Ai fini di una omogenea rilevazione dei dati relativi alle associazioni richiedenti e della loro successiva elaborazione ed utilizzazione, la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della protezione civile - provvede all'emanazione di una circolare, da pubblicare sulla Gazzetta Ufficiale, contenente le modalita' procedurali cui debbono attenersi le associazioni di volontariato nella presentazione delle domande di cui al comma 3 del presente articolo ed all'articolo 2, comma 6, del presente regolamento.
Articolo
2
(Concessione dei contributi finalizzati al potenziamento delle
attrezzature ed al miglioramento della preparazione tecnica)
1. Il Dipartimento della protezione civile puo' concedere, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 18, lettera a) della legge 24 febbraio 1992, n. 225, contributi finalizzati al potenziamento delle attrezzature ed al miglioramento della preparazione tecnica, alle associazioni di volontariato di cui all'articolo 1. 2. Per potenziamento delle attrezzature si intende il raggiungimento di un livello di dotazione di apparati strumentali piu' elevato rispetto a quello di cui l'associazione dispone. 3. Per miglioramento della preparazione tecnica si intende lo svolgimento delle pratiche di addestramento e di ogni altra attivita' - ivi inclusa quella della formazione - atta a conseguire un miglioramento qualitativo ed una maggiore efficacia dell'attivita' dispiegata dalle associazioni. Tali attivita' debbono espletarsi nel rispetto delle linee di indirizzo e dei piani formativi teorico-pratici indicati dal Dipartimento della protezione civile che, allo scopo di verificare esigenze e risultati conseguibili, puo' organizzare corsi sperimentali. 4. La concessione dei contributi di cui al comma 1 del presente articolo, nel rispetto delle disposizioni previste dal presente regolamento e dalla circolare di cui all'articolo 1, comma 5, puo' essere disposta in misura non superiore al 50% del fabbisogno risultante da documentata richiesta. 5. Nella concessione dei contributi di cui al comma 1 del presente articolo si tiene conto dell'eventuale concessione di contributi o agevolazioni finanziarie da parte di altre amministrazioni pubbliche al medesimo titolo, ovvero da parte dei privati. A tal fine l'istante deve indicare i contributi e le agevolazioni ricevute con dichiarazione sostitutiva di atto di notorieta' allegandola alla domanda di cui al comma 6. L'ammontare complessivo dei contributi pubblici e/o privati non puo' superare l'importo della spesa effettivamente sostenuta dall'associazione con riguardo al medesimo progetto di potenziamento delle strutture o di miglioramento della preparazione tecnica. 6. La richiesta per la concessione dei contributi di cui al comma 1 del presente articolo e' formulata dalle associazioni di volontariato mediante domanda compilata in conformita' al modello fissato nella circolare di cui al precedente articolo 1, comma 5, ed inoltrata alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della protezione civile, corredata della documentazione prevista nei successivi articoli 3 e 4, nonche' nella medesima circolare.
Articolo
3
(Documentazione da allegare alla domanda per la concessione di
contributi per il potenziamento delle attrezzature)
1. Per la concessione dei contributi finalizzati al potenziamento
delle attrezzature le associazioni, aventi titolo a norma
dell'articolo 2, devono presentare la domanda in conformita' al
modello di cui alla circolare prevista all'articolo 1, comma 5
del presente regolamento, accompagnata da una relazione tecnico-esplicativa
circa le attrezzature da acquisire in relazione alle possibili o
prevedibili modalita' operative di impiego. Qualora il
Dipartimento della protezione civile ritenga che la
documentazione sia carente, richiede la necessaria integrazione
entro 30 giorni dalla ricezione della domanda.
2. Ai fini della concessione dei contributi in questione e'
necessaria l'acquisizione del parere della competente prefettura
e dell'ufficio tecnico erariale territorialmente competente in
merito alla congruita' del preventivo di spesa relativo alla
dotazione strumentale da acquisire. Viene inoltre acquisito il
parere della regione o provincia autonoma competente ai fini
dell'opportuno coordinamento con i programmi di finanziamento
previsti in sede locale. Detti pareri debbono essere allegati
alla domanda presentata dall'associazione interessata ai sensi
dell'articolo 2, comma 6, del presente regolamento e vanno
rilasciati dagli enti e dagli uffici di cui innanzi entro 30
giorni dalla richiesta.
Articolo
4
(Documentazione da allegare alla domanda per la concessione di
contributi per il miglioramento della preparazione tecnica)
1. Per la concessione dei contributi finalizzati al miglioramento
della preparazione tecnica, le associazioni aventi titolo a norma
dell'articolo 2 debbono presentare la domanda in conformita' al
modello di cui alla circolare prevista dall'articolo 1, comma 5,
del presente regolamento, corredata di:
a) una relazione esplicativa circa la tipologia e la natura delle
attivita' di addestramento od altra attivita' tendente al
conseguimento di una maggiore efficienza od efficacia delle
attivita' dell'associazione richiedente;
b) un'analisi costi-benefici relativa alle finalizzazioni da
perseguire in relazione alla possibilita' di impiego delle
associazioni e alle esigenze del territorio.
2. Se il Dipartimento della protezione civile ritiene che la
documentazione sia carente, richiede la necessaria integrazione
entro 30 giorni dalla ricezione della domanda.
3. Ai fini della concessione dei contributi in questione e'
necessaria l'acquisizione del parere della competente prefettura
e di altre pubbliche amministrazioni competenti in relazione alla
tipologia delle attivita' tendenti al miglioramento della
preparazione tecnica; ai fini del coordinamento con i programmi
di formazione previsti in sede locale viene acquisito il parere
delle regioni o delle province autonome interessate. Detti pareri
debbono essere allegati alla domanda presentata dall'associazione
interessata ai sensi dell'articolo 2, comma 6 del presente
regolamento e vanno rilasciati dagli enti e dagli uffici di cui
innanzi entro 30 giorni dalla richiesta.
Articolo
5
(Criteri di concessione dei contributi)
1. Ai fini della concessione dei contributi di cui all'articolo 2,
comma 1, del presente regolamento, il Presidente del Consiglio
dei Ministri o un suo delegato determina annualmente, a valere
sulle somme disponibili sul pertinente capitolo di bilancio, le
quote da destinare, rispettivamente, al potenziamento delle
attrezzature ed al miglioramento della preparazione tecnica.
2. I parametri di valutazione per la concessione dei contributi
riguardano: a) il maggior grado di rischio presente nel
territorio dove l'associazione richiedente opera;
b) il minor grado di efficienza delle strutture di protezione
civile nella zona, anche in considerazione del rapporto costi-benefici
dell'intervento per il quale viene richiesto il contributo;
c) la consistenza di altri eventuali precedenti contributi
concessi dal Dipartimento ovvero da altre pubbliche
amministrazioni.
3. Nei limiti degli stanziamenti di cui al comma 1 del presente
articolo il Presidente del Consiglio dei Ministri o un suo
delegato, esaurita l'istruttoria, delibera sulle richieste di
contributo presentate, entro il 31 dicembre di ciascun anno.
4. Entro 50 giorni dalla data di cui al comma 3,
l'Amministrazione espleta l'istruttoria delle richieste e
predispone il piano di ripartizione dei finanziamenti, sulla base
dei parametri indicati nel comma 2. Il piano di ripartizione
viene approvato dal Presidente del Consiglio dei Ministri o da un
suo delegato nei 15 giorni successivi e pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale. 5. Nel termine di 15 giorni dall'approvazione del
piano dei finanziamenti, viene data comunicazione a ciascuna
associazione di volontariato del provvedimento motivato di
ammissione parziale o totale o di esclusione dal contributo
stesso.
Articolo
6
(Contenuto del provvedimento per la concessione del contributo)
1. Il provvedimento di concessione del contributo previsto
dall'articolo 5, comma 1, e' emesso sulla base del piano di
ripartizione di cui al comma 5 del medesimo articolo alla stregua
dei criteri e delle procedure previsti al precedente articolo 5.
2. Il provvedimento di cui al comma I prevede inoltre:
a) l'obbligo di tenere in efficienza e di non distogliere dalla
prevista utilizzazione il macchinario o le attrezzature di natura
durevole senza esplicita autorizzazione da parte del Dipartimento
della protezione civile per un periodo di 3 anni dalla data di
acquisizione dei predetti macchinari o attrezzature. Tale obbligo
sussiste anche nel caso di anticipato scioglimento
dell'associazione o trasferimento dei beni acquisiti ad altra
associazione. L'obbligo di cui al presente comma puo' cessare con
provvedimento del Presidente del Consiglio dei Ministri o di un
suo delegato nei casi in cui la distrazione dall'uso originario
sia connessa ad un progetto di ristrutturazione o di successivo
improcrastinabile potenziamento, preventivamente autorizzati dal
Dipartimento della protezione civile;
b) l'obbligo, nel caso di beni mobili registrati, di intestazione
all'associazione nella persona del presidente pro-tempore;
c) l'osservanza delle norme generali, anche comunitarie;
d) le modalita' di erogazione del contributo medesimo;
e) l'obbligo di realizzare l'iniziativa entro un termine
stabilito prorogabile solo per fatti non imputabili
all'associazione.
Articolo 7 (Accertamenti sulla realizzazione dell'iniziativa)
1. Il Dipartimento della protezione civile puo' disporre
accertamenti volti a verificare l'avvenuto potenziamento delle
attrezzature in conformita' alla documentazione prodotta all'atto
della domanda, nonche' il rispetto dell'obbligo di cui
all'articolo 6, comma 2, lettera a).
2. Per l'effettuazione di tali accertamenti il Dipartimento della
protezione civile si avvale di funzionari tecnici ed
amministrativi del Dipartimento medesimo.
3. Eventuali violazioni delle prescrizioni contenute nel
provvedimento di concessione del contributo determinano:
a) la revoca, da parte del Dipartimento della protezione civile,
del contributo finanziario accordato;
b) I'avvio della procedura per il recupero del contributo o
dell'acconto sul contributo gia' erogato, maggiorato dei relativi
interessi al tasso legale.
4. Nei casi di violazioni commesse con dolo o colpa grave il
Presidente del Consiglio dei Ministri o un suo delegato dispone,
con provvedimento motivato, da comunicare alla competente
prefettura, alla regione, alla provincia autonoma, l'esclusione
dell'associazione dalla concessione di contributi per la durata
di 5 anni. Eventuali richieste avanzate nel predetto quinquennio
sono considerate irricevibili.
5. Verifiche ed accertamenti possono essere, altresi', disposti
dal Dipartimento della protezione civile, con le medesime
modalita' di cui al comma 2 del presente articolo, al fine di
accertare il regolare svolgimento delle attivita' dirette al
miglioramento della preparazione tecnica, disponendosi nei casi
di accertata violazione e secondo la gravita', i provvedimenti
previsti nei commi 3 e 4.
Articolo
8
(Partecipazione delle associazioni di volontariato all'attivita'
di predisposizione ed attuazione dei piani di protezione civile -
Forme e modalita')
1. Ai fini di cui al comma 1 dell'articolo 14 ed al comma 3
dell'articolo 15 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, le
associazioni di volontariato di protezione civile, ciascuna nel
proprio ambito territoriale di operativita', forniscono al
prefetto ed al sindaco ogni possibile e fattiva collaborazione. I
compiti delle associazioni di volontariato, in emergenza, vengono
individuati nei piani di protezione civile in relazione alla
tipologia del rischio da affrontare, alla natura ed alla
tipologia delle attivita' esplicate dall'associazione.
2. Ai fini della partecipazione alla predisposizione dei piani di
protezione civile di cui al comma 1, le associazioni di
volontariato di protezione civile presentano al prefetto ed al
sindaco, per l'ipotesi in cui il comune si sia dotato di
strumenti di pianificazione, proposte di interventi operativi
corredate di ogni utile elemento di valutazione.
3. Ai fini di cui al comma 2 e con riguardo alla predisposizione
ed alla attuazione dei piani di protezione civile, le
associazioni di volontariato sono in particolare tenute a
comunicare:
a) Il numero dei volontari aderenti ed il numero dei dipendenti;
b) La specialita' individuale posseduta nel contesto del gruppo
operativo ed il grado di responsabilita' rivestito all'interno
del gruppo medesimo;
c) La dotazione dei mezzi, delle attrezzature di intervento,
delle risorse logistiche, di comunicazione e sanitarie, nonche'
la reperibilita' del responsabile;
d) La capacita' ed i tempi di mobilitazione;
e) L'ambito territoriale di operativita'.
4. Le associazioni di volontariato partecipano all'attuazione dei
piani di protezione civile secondo le istruzioni e con le
modalita' previste nei medesimi piani.
Articolo
9
(Modalita' di intervento delle associazioni di volontariato nelle
attivita' di previsione, prevenzione e soccorso)
1. Le associazioni di volontariato di protezione civile di cui
all'articolo 1 del presente regolamento prestano la loro opera in
base a esplicita richiesta dell'autorita' competente in materia
di previsione, prevenzione e soccorso sul territorio.
2. Ove, peraltro, aderenti ad una o piu' associazioni si trovino
sul luogo al momento del verificarsi di un'emergenza
nell'assoluta impossibilita' di avvisare le competenti pubbliche
autorita', possono intervenire per affrontare l'emergenza fermo
restando l'obbligo di dare immediata notizia dei fatti e
dell'intervento alle autorita' di protezione civile cui spetta il
coordinamento e la direzione degli interventi di soccorso.
Articolo
10
(Disciplina relativa all'impiego delle associazioni di
volontariato nelle attivita' di soccorso, simulazione, emergenza
e formazione teorico-pratica)
1. Ai volontari aderenti ad associazioni di volontariato inserite
nell'elenco di cui all'articolo 1, comma 2, impiegati in
attivita' di soccorso ed assistenza in occasione di pubbliche
calamita', autorizzate dal Dipartimento della protezione civile,
o dalla competente prefettura vengono garantiti, entro i limiti
delle disponibilita' di bilancio esistenti, relativamente al
periodo di effettivo impiego che il datore di lavoro e' tenuto a
consentire, per un periodo non superiore a 30 giorni continuativi
e fino a 90 giorni nell'anno:
a) il mantenimento del posto di lavoro pubblico o privato;
b) il mantenimento del trattamento economico e previdenziale da
parte del datore di lavoro pubblico o privato;
c) la copertura assicurativa secondo le modalita' previste
dall'articolo 4 della legge 11 agosto 1991, n. 266, e successivi
decreti ministeriali di attuazione.
2. Per le attivita' di simulazione di emergenza e di formazione
teorico-pratica, autorizzate preventivamente dal Dipartimento
della protezione civile, sulla base della segnalazione della
competente prefettura, i benefici di cui al comma 1 si applicano
per un periodo non superiore a 10 giorni continuativi e fino ad
un massimo di 30 giorni nell'anno.
3. Ai datori di lavoro pubblici o privati dei volontari di cui al
precedente comma, che ne facciano richiesta, viene rimborsato
l'equivalente degli emolumenti versati al lavoratore.
4. Le attivita' di simulazione di emergenza (prove di soccorso ed
esercitazioni di protezione civile) vengono programmate
annualmente a cura del Dipartimento della protezione civile sulla
base delle comunicazioni pervenute dalle prefetture e dalle
associazioni interessate a svolgere detta attivita'. Gli scenari
di tali attivita' ed i calendari-programma delle relative
operazioni, con l'indicazione del numero dei volontari
partecipanti e del preventivo delle spese rimborsabili ai sensi
dell'articolo 11, nonche' di quelle riferite al comma 1 del
presente articolo, debbono pervenire almeno sei mesi prima dello
svolgimento delle prove al Dipartimento della protezione civile,
che se ne riserva l'approvazione e l'autorizzazione fino a due
mesi prima dello svolgimento delle prove medesime. La richiesta
al datore di lavoro per l'esonero dal servizio dei volontari
dipendenti da impiegare in attivita' addestrative o di
simulazione di emergenza deve essere avanzata almeno 15 giorni
prima dello svolgimento della prova dagli interessati o dalle
associazioni cui gli stessi aderiscono.
5. Dopo lo svolgimento delle attivita' di simulazione o di
addestramento o dopo la cessazione dell'emergenza, le
associazioni interessate faranno pervenire al Prefetto competente
una relazione conclusiva sull'attivita' svolta, sulle modalita'
di impiego dei volontari indicati nominativamente e sulle spese
sostenute, corredate della documentazione giustificativa. Tale
relazione, a cura del Prefetto medesimo dovra' essere inoltrata,
corredata da eventuali osservazioni e valutazioni, al
Dipartimento delle protezione civile.
6. Ai fini del rimborso della somma equivalente agli emolumenti
versati ai propri dipendenti che abbiano partecipato alle
attivita' di cui al comma 1, il datore di lavoro presenta istanza
al Dipartimento delle protezione civile per il tramite della
prefettura competente. La richiesta deve indicare analiticamente
la qualifica professionale del dipendente, la retribuzione oraria
o giornaliera spettantegli, le giornate di assenza dal lavoro, e
l'evento a cui si riferisce il rimborso, nonche' le modalita' di
accreditamento del rimborso richiesto.
7. Le disposizioni di cui al presente articolo nonche'
dell'articolo 11, si applicano anche nel caso di iniziative ed
attivita', di cui al comma 1 del presente articolo, svolte
all'estero, purche' preventivamente autorizzate dal Dipartimento
della protezione civile.
8. Per lo svolgimento delle attivita' di cui al presente articolo
le associazioni devono adeguare l'equipaggiamento dei propri
aderenti ed i mezzi impiegati alle disposizioni emanate dal
Dipartimento della protezione civile.
Articolo
11
(Rimborso alle associazioni di volontariato delle spese sostenute
nelle attivita' di soccorso, simulazione, emergenza e formazione
teorico-pratica)
1. Il Dipartimento
della protezione civile provvede a rimborsare alle associazioni
di volontariato di protezione civile inserite nell'elenco di cui
all'articolo 1, comma 2, del presente regolamento impiegate nelle
attivita' di soccorso autorizzate ed in quelle, pure autorizzate,
preventivamente, di simulazione di emergenza e di addestramento,
le spese, entro i limiti delle disponibilita' di bilancio
esistenti e per le attivita' preventivamente autorizzate relative
a:
a) carburante consumato dagli automezzi utilizzati, documentato
sulla base del chilometraggio effettivamente percorso e da
liquidare a seguito di presentazione delle fatture di pagamento o
secondo le tariffe previste dalla normativa vigente;
b) eventuali danni o perdite subite dalle attrezzature e dai
mezzi utilizzati non dipendenti da dolo o colpa grave;
c) altre imprevedibili necessita' comunque connesse alle
attivita' predette.
2. L'ammissibilita' e l'entita' dei rimborsi di cui alle lettere
b) e c) del comma I sono valutate sulla base della documentazione
giustificativa presentata (fatture, denuncie alle autorita' di
pubblica sicurezza, certificazioni pubbliche).
Il presente decreto munito del sigillo dello Stato, sara'
inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della
Repubblica italiana.
E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
Dato a Roma, addi' 21 settembre 1994