Regolamento
recante la normativa tecnica ed amministrativa relativa
alle autoambulanze di soccorso per emergenze speciali.
Visto il nuovo codice
della strada approvato con decreto legislativo 30 aprile 1992, n.
285, così come modificato dal decreto legislativo 10 settembre
1993, n. 360:
Visto il regolamento
di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre
1992, n. 495, così come modificato dal decreto del Presidente
della Repubblica 1996, n. 610:
Visto l'articolo 54,
comma 1, lettera g). del nuovo codice della strada che definisce
la categoria degli autoveicoli ad uso speciale, nonché
l'articolo 203, comma 2, lettera m), del regolamento di
esecuzione dello stesso codice:
Visto il decreto 17
dicembre 1987, n.553 sulla normativa tecnica ed amministrativa
alle autoambulanze:
Considerata
l'esigenza di disciplinare l'ammissione alla circolazione di
particolari autoveicoli ad uso speciale progettati ed
equipaggiati per il trasporto ed il trattamento di base ed il
monitoraggio dei pazienti:
Sentito il competente
parere del Ministero della Sanità:
Decreta
Art. l
Definizione delle autoambulanze di soccorso
per emergenze speciali
1. Il presente
decreto si applica agli autoveicoli, denominati autoambulanze di
soccorso per emergenze speciali (tipo A1), adibiti al trasporto,
al trattamento di base e al monitoraggio dei pazienti. Essi
rientrano nella categoria dei veicoli definiti all'articolo 54.
comma 1. ettera g), del nuovo codice della strada, quali
autoveicoli per uso speciale distinti da particolari attrezzature.
2. Ai sensi
dell'articolo 82 del citato codice sono da considerarsi destinati
ad uso proprio le autoambulanze di soccorso per emergenze
speciali in proprietà o usufrutto di aziende sanitarie locali,
ospedali. cliniche, Croce Rossa
Italiana ed
associazioni di pubblica assistenza o volontaristiche
riconosciute, ovvero se da tali soggetti siano acquistare con
patto di riservato dominio o prese in locazione con facoltà di
compera.
Art.2
Rispondenza a norme generali
1. Le ambulanze di
soccorso per emergenze speciali, in relazione alla loro massa,
debbono essere conformi alle norme applicabili, alla data di
presentazione delle richieste di omologazione del tipo o di
accertamento dei requisiti di idoneità alla circolazione ai
veicoli della categoria internazionale M1, di cui all'articolo 47
del nuovo codice della strada.
Art.3
Caratteristiche costruttive
1. Le autoambulanze
di soccorso per emergenze speciali debbono rispondere alle
caratteristiche costruttive previste nell'allegato tecnico al
presente decreto, di cui esso costituisce parte integrante.
Il presente decreto,
munito di sigilli dello Stato, sarà inserito nella Raccolta
ufficiale degli atti normativi della Repubblica Italiana. E'
fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
Roma, 20 novembre
1997
Il Ministro Burlando
ALLEGATO
TECNICO AL D.M. 20.11.1997, N. 487
1.
Definizioni.
1.1 Ambulanza di
soccorso per emergenze speciali autoveicolo: che trasporta almeno
due persone addestrate in campo medico per la cura ed il
trasporto di un paziente barellato al quale é riservato il
trattamento medico di base e l'eventuale monitoraggio.
L'autoveicolo, per le
sue contenute caratteristiche dimensionali, é destinato ad
operare nei centri storici ed in altre circostanze definite dal
competente Ministero della Sanità.
2.
Massa.
2.1 La tara delle
autoambulanze di soccorso per emergenze speciali oltre quanto
definitivo per la generalità dei veicoli comprende anche la
barella di dotazione. ma non comprende necessariamente le
attrezzature previste per lo svolgimento delle specifiche
funzioni.
2.2 La massa
convenzionale dei passeggeri trasportati é di 75 kg,
nell'ipotesi di occupazione di tutti i sedili e della barella.
Per le specifiche attrezzature deve essere previsto un carico
uniformemente ripartito sul pavimento del compartimento sanitario
pari ad almeno 150 kg.
3.
Dimensioni.
3.1 Nel vano guida
non debbono esserci più di due posti a sedere frontali singoli.
3.2 Le dimensioni
minime interne del compartimento sanitario. con l'esclusione di
attrezzature ed arredi, sono
lunghezza (ad 1 m.
dal piano di calpestio) 2.20 m:
larghezza (ad 1 m.
dal piano di calpestio): 1.30 m
altezza (in una
fascia centrale ampia almeno 0.80 m e lunga almeno 2.00 m) 1.70 m
3.3 11 compartimento
sanitario deve essere separato dalla cabina di guida mediante un
divisorio inamovibile. E' ammessa la presenza di porta o
sportello a chiusura scorrevole a perfetta tenuta. Su tali porte
o sportelli é ammessa la presenza di vetri purché di sicurezza.
3.4 Nel compartimento
sanitario deve trovare alloggiamento una barella a norma UNI in
posizione longitudinale stabilmente ed adeguatamente ancorabile
al veicolo sia longitudinalmente che trasversalmente e
verticalmente avente dimensioni non inferiori a 1.85x0.56 m.
3.5 L'altezza di
lavoro della superficie della barella, materasso escluso. deve
trovarsi tra i 0.40 m e i 0.65 m dal piano di calpestio.
3.ó Nel
compartimento sanitario debbono trovarsi almeno due sedili dei
quali un situato in posizione contromarcia in prossimità della
testa della barella. I sedili debbono in ogni modo essere
ancorati alla struttura del veicolo avere una larghezza tra i
bordi del cuscino di almeno 0.40 m. Sono ritenuti ammissibili i
sedili pieghevoli, girevoli o a scomparsa.
3.7 Nel compartimento
sanitario deve trovarsi una porta posteriore ad una o due ante
della massima larghezza possibile in relazione alla struttura del
veicolo e comunque non inferiore a 1.05 m e di altezza non
inferiore all'80% di quella del compartimento sanitario. Deve
inoltre essere prevista nel compartimento almeno una porta
scorrevole sulla fiancata destra con vano libero di larghezza non
inferiore a 0.80 m.
Tutte le porte devono
essere apribili sia dall'interno che dall'esterno.
Inoltre su ogni porta
del compartimento sanitario deve essere installato un sistema di
sicurezza che permetta:
di chiuderla ed
aprirla dall'interno senza utilizzo di una chiave:
di chiuderla ed
aprirla dall'esterno con l'utilizzo di una chiave.
Le porte del
compartimento sanitario dovranno poter essere bloccate con
sicurezza nella posizione aperta.
3.8 Nel compartimento
sanitario deve essere prevista almeno una finestra apribile solo
dall'interno su ogni fiancata. Almeno una delle finestre deve
essere facilmente accessibile dall'interno e presentare in
posizione di apertura un area minima libera di 0.24 m2 con
dimensione assiale non inferiore a 0.45 m.
4.
Servizi accessori
4.1 Sistema di
ventilazione.
Il sistema di
ventilazione dovrà essere in grado dl garantire un ricambio
completo d aria ogni tre minuti primi, a veicolo fermo.
4.2 Sistema di
riscaldamento
In aggiunta al
sistema di riscaldamento del vano guida deve esserci un sistema
di condizionamento dell'aria del compartimento sanitario.
4.3 Sistema di
illuminazione interna
Il compartimento
sanitario deve risultare convenientemente illuminato. Lilluminazione.
di colore naturale. deve garantire un livello di intensità
luminosa minima di
300 lux. nell
area del paziente:
50 lux. nell'area
circostante,
con possibilità di
abbassare il livello nell'area del paziente ad almeno 150 lux.
4.4 Insonorizzazione
Il compartimento
sanitario deve essere insonorizzato in modo tale da garantire un
livello di pressione acustica interna compatibile con lo
svolgimento delle specifiche funzioni.
4.5 Sistemi di
trattenuta
I sedili del vano
guida ed i relativi sistemi di trattenuta degli occupanti debbono
rispondere a tutte le norme in vigore per l'omologazione degli
autoveicoli della categoria Ml.
I sedili alloggiati
nel compartimento sanitario e la barella debbono essere
solidamente ancorati al pianale del veicolo. Gli ancoraggi dei
sedili, della barella e dei sistemi di trattenuta degli occupanti
debbono poter resistere almeno a forze conseguenti ad
accelerazioni di 20g con direzione longitudinale al veicolo (nei
due versi) e di lOg con direzione trasversale (nei due versi).
L'accertamento potrà essere effettuato sperimentalmente o la
resistenza
verificata con
opportune calcolazioni.
4.6 Rivestimenti
interni.
I materiali di
rivestimento del compartimento sanitario debbono essere ignifughi
o autoestinguenti ed avere caratteristiche tali da non essere
intaccati. se sottoposti a disinfezione. Non sono ammesse
soluzioni che utilizzino lamiere o profilati metallici.
Debbono essere
ridotte al minimo le soluzioni di continuità tra i vari
componenti del rivestimento.
4.7 Estintori.
Le autoambulanze di
soccorso per emergenze speciali debbono essere munite di almeno
due estintori dei quali uno alloggiato nel vano guida ed un altro
nel compartimento sanitario.
5.
segni distintivi.
5.1 Le ambulanze di
soccorso per emergenze speciali debbono essere dotate di un
dispositivo supplementare di segnalazione visiva a luce
lampeggiante blu e di quello di allarme previsti dall
articolo 177 del codice della strada.
5.2 Le autoambulanze
di soccorso per emergenze speciali
li debbono avere la
colorazione fondamentalmente bianca e portare su ogni fiancata
nonché anteriormente ( se esiste lo spazio per l'applicazione) e
posteriormente il simbolo internazionale di soccorso riportato
nell allegato tecnico al decreto ministeriale 17 dicembre
1987, n. 553.
5.3 Le autoambulanze
di soccorso per emergenze speciali debbono essere dotate di una
fascia di pellicola retroriflettente vinilica autoadesiva di
colore arancione di altezza minima di 10 cm. applicata lungo la
fiancata e la parte posteriore nonché nella parte interna delle
ante della porta posteriore (se si tratta di porta a battente).
Sono ammesse altre indicazioni (es fascia aziendale). purché non
luminose, retroriflettenti o fosforescenti.
5.4 Nella parte
anteriore delle autoambulanze di soccorso per emergenze speciali
deve essere riportata, con lo stesso materiale di cui al punto 5.3.
la scritta AMBULANZA diritta o rovesciata in immagine speculare
con dimensioni complessive minime di óx60 cm.
5.5 Sono ammesse
altre indicazioni purché non luminose. retroriflettenti o
fosforescenti e che non abbiano nessun loro punto ad una distanza
dal simbolo di cui al punto 5.2 inferiore a 50 cm. In particolare.
sulle due fiancate deve essere riportata la denominazione dell
ente che ha la proprietà. I'usufrutto del veicolo o l'abbia
acquisito con patto di riservato dominio o locato con facoltà di
compera.